Art. 4 — Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1 gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1997 al 1 gennaio 1998
