Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali
Art. unico
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In attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti:
- a)l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunita' montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale e' determinato dalla regione e non puo' superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunita' montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte;
- b)il comitato di gestione e' composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unita' sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve, essere depositato, a cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale coincida con quello della comunita' montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunita' montana. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi della presente legge entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unita' sanitarie locali devono essere rinnovati in conformita' ai principi contenuti nella presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008
