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Il punteggio di cui al n. 1 dell'art. 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verra' ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'art. 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato.

Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art6 · fonte del testo