Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 278 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle citta' in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

tolto: a) dal presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;

tolto: b) da un medico dei ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore al 7°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;

tolto: c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

tolto: d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso. Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto. Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

tolto: a) anzianita' di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

tolto: b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

tolto: c) eta' non superiore ai cinquantacinque anni. Il limite di eta' previsto dall'art. 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e' elevato di dieci anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;97~art8 · fonte del testo