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Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli atti di trasferimento di proprieta' e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprieta' coltivatrici contemplate dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, stipulati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1960 al 22 dicembre 2008
