Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1 luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalita' previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-27;225~art4 · fonte su Normattiva