Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1950, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che e' deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di riversibilita', previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera. avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione ed al decesso.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-27;225~art5 · fonte su Normattiva