Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, continuano ad applicarsi per l'avanzamento sino al grado di colonnello le disposizioni contenute in detto articolo, restando escluse dal computo delle vacanze considerate nel medesimo articolo quelle formate ai sensi del precedente articolo 37. Gli ufficiali di cui al precedente comma, fino al grado di tenente colonnello incluso, non possono essere sottoposti a valutazione per l'avanzamento in applicazione della presente legge, ne' essere considerati ai fini della determinazione dell'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art73 · fonte su Normattiva