I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti criteri e modalita' di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresi' previste, al fine di realizzare un maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalita' tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art11 · fonte su Normattiva