[1]Dichiarazione dei soggetti passivi (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all'articolo 19, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. 2. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle societa' e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. 3. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 19, comma 1, lettere da e) a q), e 23 dello stesso testo unico. I redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. 4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
- a)le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
- b)le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non superiore a euro 185,92 annui;
- c)le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze;
- d)le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e le ritenute operate risulta non superiore a euro 10,33. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, nonche' della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della destinazione del 2 per mille prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono presentare apposito modello, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con le modalita' ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; 5. Nelle ipotesi di esonero previste nel comma 4 il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi. 6. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. 7. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
