All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis) introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135".

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art21 · fonte su Normattiva