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In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, e' autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni.

Testo in vigore dal 10 agosto 1998 al 31 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;270~art2 · fonte su Normattiva