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In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, e' autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 gennaio 1999, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 77

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Il D.L. 29 gennaio 1999, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 77, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), e' prorogato fino al 24 giugno 1999".

Testo in vigore dal 31 marzo 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-08-03;270~art2 · fonte su Normattiva