Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 1999 – che detta disposizioni in materia di requisiti per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di personale scolastico -, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Infatti, quanto alla ritenuta sperequazione tra docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria, manca il presupposto essenziale per instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni identiche, attesa la sostanziale diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione e, quanto alla dedotta disparità di trattamento che sussisterebbe tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media, le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili professionali dei rispettivi docenti. - Sulla insindacabilità della discrezionalità del legislatore quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, v. citate sentenze n. 136 e n. 35/2004, n. 208/2002 e ordinanza n. 168/2001. - In tema di raffronto di due realtà scolastiche quali le scuole superiori e accademie e conservatori e, corrispondentemente, tra gli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo e precari, v. citate sentenze n. 136/2004, n. 232/1991 e n. 343/1990.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico