Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Art. 3 — IL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

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Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dall'anno accademico 2025/2026, "fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Testo vigente dal 5 luglio 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 340/2004

    Questione infondata
    12 novembre 2004

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 1999 – che detta disposizioni in materia di requisiti per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di personale scolastico -, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Infatti, quanto alla ritenuta sperequazione tra docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria, manca il presupposto essenziale per instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni identiche, attesa la sostanziale diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione e, quanto alla dedotta disparità di trattamento che sussisterebbe tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media, le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili professionali dei rispettivi docenti. - Sulla insindacabilità della discrezionalità del legislatore quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, v. citate sentenze n. 136 e n. 35/2004, n. 208/2002 e ordinanza n. 168/2001. - In tema di raffronto di due realtà scolastiche quali le scuole superiori e accademie e conservatori e, corrispondentemente, tra gli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo e precari, v. citate sentenze n. 136/2004, n. 232/1991 e n. 343/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art3 · fonte su Normattiva