Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Art. 3 — IL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.";
  • b)al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilita' di cattedre e di posti.";
  • c)dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.";
  • d)il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche". Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
  • a)i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
  • b)i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;
  • c)i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 10 maggio 1999 al 31 dicembre 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 340/2004

    Questione infondata
    12 novembre 2004

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 1999 – che detta disposizioni in materia di requisiti per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di personale scolastico -, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Infatti, quanto alla ritenuta sperequazione tra docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria, manca il presupposto essenziale per instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni identiche, attesa la sostanziale diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione e, quanto alla dedotta disparità di trattamento che sussisterebbe tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media, le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili professionali dei rispettivi docenti. - Sulla insindacabilità della discrezionalità del legislatore quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, v. citate sentenze n. 136 e n. 35/2004, n. 208/2002 e ordinanza n. 168/2001. - In tema di raffronto di due realtà scolastiche quali le scuole superiori e accademie e conservatori e, corrispondentemente, tra gli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo e precari, v. citate sentenze n. 136/2004, n. 232/1991 e n. 343/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art3 · fonte su Normattiva