Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprieta', con vincolo di destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992 n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente art. 6 " nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano ".

Testo vigente dal 13 febbraio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1992

    Ha colpito questo articolo
    5 febbraio 1992

    La disposizione di cui al prino comma dell'art. 6, legge 19 luglio 1991, n. 216, prevedente la possibilità che lo Stato, le Regioni e le Province possano concedere in uso gratuito beni immobili ai destinatari dei contributi per l'esercizio delle attività assistenziali in favore dei minori, nella stessa legge previste, appare superflua ed invasiva, ove riferita alle Province ricorrenti di Trento e Bolzano dal momento che le Province dispongono a pieno titolo dei beni immobili, di natura demaniale e patrimoniale, che ad esse appartengono, e tale disponibilità comprende anche la possibilità di concedere tali beni in uso gratuito per il perseguimento di finalità ed interessi provinciali. Analogamente la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, prescrivendo particolari modalità per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina ivi prevista alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Art. 119 cost. · Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-07-19;216~art6 · fonte su Normattiva