Art. 6
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprieta', con vincolo di destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992 n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente art. 6 " nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano ".
Testo vigente dal 13 febbraio 1992
