Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni: assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente; contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Testo vigente dal 15 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;504~art3 · fonte del testo