Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, e' elevata al 28,50 per cento della retribuzione. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e' dovuta un'addizionale, al contributo predetto, dell'1,50 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo prodottosi nella gestione per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle misure degli assegni stessi disposto con l'art. 1 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-03-31;117~art3 · fonte del testo