Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 15 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;504~art6 · fonte del testo