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A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella A allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
