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Le disposizioni di cui all'art. 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.
Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
