Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui all'art. 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-03-31;117~art5 · fonte del testo