All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;236~art5 · fonte su Normattiva