Art. 15
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L'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, e' consentito che la residenza sia fissata in localita' viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
