Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e' sostituito dal seguente: "Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".
Testo vigente dal 31 agosto 1974
