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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale, al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari al 50 per cento, per i primi tre anni, e al 40 per cento, per i tre anni successivi, della somma pari all'onere che sarebbe derivato all'Azienda in ciascun anno se il rapporto fra l'entita' del traffico e la quantita' del personale fosse rimasto uguale a quello verificatosi nel 1965. La valutazione di tali rapporti, l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione. Per gli anni successivi la misura percentuale dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, entro il limite massimo del 40 per cento di cui al secondo comma, con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 17 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art29 · fonte su Normattiva