Art. 29
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale, al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari al 50 per cento, per i primi tre anni, e al 40 per cento, per i tre anni successivi, della somma pari all'onere che sarebbe derivato all'Azienda in ciascun anno se il rapporto fra l'entita' del traffico e la quantita' del personale fosse rimasto uguale a quello verificatosi nel 1965. La valutazione di tali rapporti, l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione. Per gli anni successivi la misura percentuale dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, entro il limite massimo del 40 per cento di cui al secondo comma, con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali del personale.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n.54
2con decorrenza dal 1 luglio 1973
La L. 16 febbraio 1974, n.54, ha disposto (con l'art.3, comma 2) che con effetto dal 1 luglio 1973, e' soppresso il compenso incentivante, previsto dal presente articolo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
