Art. 32
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Per provvedere alle esigenze di personale di manovalanza, nelle more degli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 30 e 31, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a bandire concorsi compartimentali per posti di manovale riservati agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati di cui allo articolo 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. I concorsi si svolgeranno a mezzo di prove pratiche volte particolarmente ad accertare l'idoneita' professionale dei candidati. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e', altresi', autorizzata a bandire i concorsi speciali previsti dall'articolo 7 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, per le qualifiche di capo stazione, capo gestione ed assistente di stazione, destinando ai vincitori tutti i posti annualmente disponibili, fino ad esaurimento delle graduatorie formulate a conclusione dei relativi concorsi. Nei confronti degli assuntori che passano nei ruoli del personale ferroviario trova applicazione l'articolo 22 della legge 26 marzo 1958, n. 425.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
