Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 301 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 126 aggiunti i seguenti commi: "Gli assunti iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'articolo 21, possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli del personale ferroviario. Tale inquadramento si effettua a favore degli assuntori di stazione o di fermata con 5 anni di servizio nelle relative mansioni nelle qualifiche di: capo stazione o capo gestione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di secondo grado; assistente di stazione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado; manovale, se in possesso della licenza elementare. Vengono altresi' inquadrati nella qualifica di manovale gli assuntori dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati e gli assuntori dei servizi di vigilanza, segnali e punti speciali della linea con presenziamento, se in possesso delle licenza elementari. Gli inquadramenti stessi sono subordinati al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di eta', salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono effettuati mediante concorsi a posti limitati, contenuti nel 50 per cento delle disponibilita' annue di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425 i suddetti concorsi sono banditi:
tolto: a) per titoli ed esami, volti particolarmente all'accertamento dell'idoneita' professionale, per gli assuntori ammessi in servizio da data anteriore all'entrata in vigore della legge e per coloro che, assunti in servizio dopo tale data, non hanno partecipato ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 4;
tolto: b) per titoli, per gli assuntori assunti con le modalita' previste dall'articolo 4 e cioe' mediante superamento di esami di concorso. Gli inquadramenti previsti nel presente articolo non Al primo comma dello stesso articolo 22, alle qualifiche indicate e' aggiunta quella di capo gestione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art7 · fonte del testo