Art. 33
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Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, sono estese a coloro che alla data del 30 giugno 1966, abbiano maturato nell'ultimo triennio il periodo di 360 giornate di effettiva utilizzazione e che a tale data risultino ancora utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, saranno banditi per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed inserviente. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' piu' ammessa alcuna forma di utilizzazione di personale non di ruolo, neanche a titolo del tutto precario e transitorio, escluso quello previsto nel primo comma del presente articolo, che sara' trattenuto fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma precedente.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
