Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 377 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicano stenodattilografo, riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni dia dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, e' prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di eta' dal quale si prescinde, ed e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima. Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilita' di posti fino ad esaurimento delle graduatorie. Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso e non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresi' esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta' di cui alla tabella (allegato n. 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' non abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo. Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbia superato il 50° anno di eta', anziche' essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, e' assicurato per l'invalidita', vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art14 · fonte del testo