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Nella valutazione di cui al terzo comma del precedente articolo 29, si tiene anche conto delle innovazioni tecniche che rendano possibile un aumento della resa del personale non direttamente legato a intensificazione anche qualitativa, delle prestazioni del medesimo, fermo restando il principio che anche il beneficio di queste innovazioni deve estendersi anche al personale oltre che migliorare le risultanze aziendali. La valutazione della quantita' di personale si riferisce alle effettive prestazioni di servizio.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 17 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art34 · fonte su Normattiva