Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nella valutazione di cui al terzo comma del precedente articolo 29, si tiene anche conto delle innovazioni tecniche che rendano possibile un aumento della resa del personale non direttamente legato a intensificazione anche qualitativa, delle prestazioni del medesimo, fermo restando il principio che anche il beneficio di queste innovazioni deve estendersi anche al personale oltre che migliorare le risultanze aziendali. La valutazione della quantita' di personale si riferisce alle effettive prestazioni di servizio.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n.54

2

con decorrenza dal 1 luglio 1973

La L. 16 febbraio 1974, n.54, ha disposto (con l'art.3, comma 2) che con effetto dal 1 luglio 1973, e' soppresso il compenso incentivante, previsto dal presente articolo.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art34 · fonte su Normattiva