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Per il perseguimento delle finalita' del Dopo lavoro ferroviario - istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 - viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

  • a)contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, rivalutati di 75 volte;
  • b)contribuzioni delle istituzioni dopo-lavoristiche;
  • c)una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci, nella misura che sara' fissata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto;
  • d)altri proventi derivanti da attivita' turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art40 · fonte su Normattiva