I contributi stabiliti dall'articolo 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, come modificato dall'articolo 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziche' al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.
Testo vigente dal 14 luglio 1984
