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[1]Al secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte le seguenti parole:

[2]«ed i provvedimenti disciplinari che il Prefetto provochera' dagli organi competenti od adottera' ai sensi degli articoli 39 e 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889».

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art15 · fonte del testo