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[1]All'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' sostituito il seguente:

[2]«Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con le altre vigenti in materia ed a formare il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, addivenendo anche alla modifica di quelle disposizioni che non siano in armonia con altre norme di legge che vi abbiano attinenza».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Rocco.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art19 · fonte del testo