Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e successive modificazioni, e' sostituito il seguente:
[2]Il Consiglio provinciale di sanita' e' composto di:
[3]tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
[4]un cultore di chimica;
[5]un giureconsulto;
[6]un farmacista;
[7]un veterinario;
[8]un ingegnere;
[9]una persona esperta nelle materie amministrative;
[10]una persona esperta nelle scienze agrarie.
[11]I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
[12]Dello stesso Consiglio il Prefetto e' presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della Provincia, il procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso, nonche' un rappresentante dei medici-chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nella Provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.
[13]Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.
[14]Il Prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avra' voto.
[15]Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.
[16]Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici chirurghi, dei veterinari, e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte dei Consigli provinciali di sanita' i presidenti degli Ordini dei sanitari.
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
