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[1]Il 4° comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' soppresso.
[2]Il 5° comma dell'articolo stesso e' modificato come segue:
[3]«Gli utili provenienti dalle indagini di interesse privato, eseguite nei laboratori, andranno a vantaggio della gestione»
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
