[1]Gli impiegati del vecchio Comune verranno assegnati agli uffici dei nuovi.
[2]I dritti acquisiti saranno loro rispettati.
[3]Qualora venisse riconosciuta l'utilita' di provvedere a taluni pubblici servizi in modo collettivo e si formasse a tal fine un consorzio fra i vari comuni, potranno esservi adibiti degli impiegati del Comune cessante.
Testo vigente dal 8 gennaio 1909
