[1]Articolo XVIII ASSEGNAZIONE E CANCELLAZIONE DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[2]Sezione 1. - Principi e considerazioni che regolano l'assegnazione e la cancellazione

  • a)Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed alla cancellazione di diritti speciali di prelievo, il Fondo cerchera' di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si rendera' necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi e di evitare la stagnazione economica e la deflazione, cosi' come ogni eccesso di domanda e l'inflazione nel mondo.
  • b)La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terra' conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva dell'esistenza di una necessita' globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonche' la probabilita' di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

[3]Sezione 2. - Assegnazione e cancellazione

  • a)Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e alla cancellazione dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi base consecutivi e la cui durata sara' di cinque anni. L'inizio del primo periodo base coincidera' con il giorno in cui verra' decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e le cancellazioni avverranno ad intervalli annuali.
  • b)Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli ammontari di diritti speciali di prelievo da cancellare verranno espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di cancellazione. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.
  • c)Nella decisione relativa ad un periodo base qualsiasi, il Fondo potra' stabilire, nonostante le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, che:
  • 1)la durata del periodo base sia diversa da cinque anni, oppure che
  • 2)le assegnazioni e le cancellazioni avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che
  • 3)la base delle assegnazioni o delle cancellazioni sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quella delle decisioni di assegnazione o di cancellazione.
  • d)Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo base sia gia' iniziato, ricevera' assegnazioni a partire dall'inizio del periodo base durante il quale verranno effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui avra' acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potra' cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo base, dovra' ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite alle lettere b) o c) di cui sopra, il Fondo fissera' la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.
  • e)Ogni partecipante ricevera' le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:
  • 1)il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e
  • 2)prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che - in base a quella decisione - gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo puo' decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
  • f)Qualora alla data di entrata in vigore di una cancellazione, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere cancellati, egli eliminera' il proprio saldo negativo nel piu' breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consultera' con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore della cancellazione verranno detratti dal suo saldo negativo e cancellati.

[4]Sezione 3. - Circostanze importanti ed impreviste

[5]Il Fondo avra' la facolta' di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e delle cancellazioni nel restante periodo di durata di un periodo base, modificare la durata di un periodo base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

[6]Sezione 4. - Decisioni relative ad assegnazioni e cancellazioni

  • a)Le decisioni di cui alla sezione 2, lettera a), b) e c) o alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei Governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, approvate dal Comitato Esecutivo.
  • b)Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, lettera a) del presente articolo, procedera' a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accertera' che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, lettera b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, una volta accertato cio', egli formulera' una proposta per la prima assegnazione.
  • c)Il Direttore generale avanzera' proposte:
  • 1)non piu' tardi di sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;
  • 2)nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all'assegnazione o alla cancellazione per un periodo base, quando egli abbia accertato che sono state osservate le disposizioni di cui al su indicato paragrafo b);
  • 3)allorche', ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterra' auspicabile che vengano variati gli ammontari o la frequenza delle assegnazioni o delle cancellazioni, o la durata di un periodo base o venga iniziato un nuovo periodo base; oppure
  • 4)al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei Governatori e del Comitato esecutivo; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di un'ampia adesione tra i partecipanti in conformita' della lettera b) di cui sopra, ne riferira' al Consiglio dei Governatori e al Comitato esecutivo.
  • d)Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sara' richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, lettera a), b) e c) e della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione degli ammontari di assegnazione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxviii · fonte su Normattiva