Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con l'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e' sostituito dal seguente: "Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini del ha istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia - ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco. "In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi. "Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto. "Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508".
Testo in vigore dal 23 luglio 1956 al 22 dicembre 2008
