All'onere di lire 13.590 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. In deroga all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il conto di cui al comma precedente verra' reintegrato, di pari importo, con quota delle maggiori entrate, per imposta di fabbricazione degli spiriti, conseguenti alla distillazione di cui al precedente articolo 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;152~art3 · fonte su Normattiva