Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorita' straniere e' punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi - e con l'ammenda fino a lire 5 milioni. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso all'estero.

Testo vigente dal 26 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;488~art2 · fonte su Normattiva