Il numero 1 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente: "Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

  • a)ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali e' fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiu' della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove ai eseguiscono i lavori agricoli;
  • b)ad salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonche' alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione dei fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreche' le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano".

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;389~art2 · fonte del testo