Art. 29 — Modifiche all'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale
((Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche' quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti)).
Testo vigente dal 23 luglio 1964
