In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate. Nel procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa e' confiscata in caso di accertata infrazione. Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione, detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, in 283, e successive modificazioni, purche' la confezione non presenti segni di alterazione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art12 · fonte su Normattiva