Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 19-10, n. 1424.
Testo vigente dal 14 dicembre 1965
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 19-10, n. 1424.
Testo vigente dal 14 dicembre 1965
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art11 · fonte su Normattiva