I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanita'. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantita' e le modalita' d'impiego di tali elementi.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art3 · fonte su Normattiva