E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art4 · fonte su Normattiva