E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere. Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare e' vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art6 · fonte su Normattiva